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Seminario. Violenze, mobbing, stalking

seminari_350Seminario: Violenze, Mobbing e Stalking. e accertamento psico legale del danno non patrimoniale. Roma, 9. aprile 2010, ore 15.00. Ingresso libero. Organizzato dall”Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia in collaborazione con il Sindacato di Polizia Co.I.S.P.

Roma, 09 aprile 2010, ore 15.00 – Sala Rosi – Comune di Roma, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, Viale Manzoni, 16

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

Segreteria:0644246573 dal lunedì al venerdì ore 10/19

aipc@email.it

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2 Responses to “Seminario. Violenze, mobbing, stalking”

  1. Silvana Catalano Says:

    PROPOSTA DI LEGGE SUL MOBBING (scritta dalle vittime)

    - Definizione: Per mobbing si intende una tortura psicologica ed emotiva, che si manifesta attraverso sistematici e reiterati comportamenti ostili, protratti nel tempo, suscettibili di ledere i diritti, la dignità o l’integrità psicologica del lavoratore, tali da compromettere il suo impiego o il suo avvenire professionale e che hanno per effetto un degrado delle condizioni di lavoro.
    A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerare comportamenti ostili nei confronti del lavoratore:
    a) comportamenti che risultano essere offensivi, abusivi, maliziosi, insultanti o intimidatori;
    b)critiche ingiustificate;
    c) applicazione di sanzioni prive di giustificazione oggettiva;
    d)cambiamenti peggiorativi delle mansioni o delle responsabilità del lavoratore senza ragionevole giustificazione;
    e) continui trasferimenti in altri uffici o in altre sedi;
    f) eccessivi o ridotti o inesistenti carichi di lavoro;
    g) mancate gratificazioni immotivate;
    h) isolamento fisico o emarginazione sociale;
    i) mancate risposte a formali richieste;
    l) disuguaglianze immotivate di trattamento economico o di condizioni lavorative.

    - Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro che tuteli la salute, intesa come stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e di vigilare affinchè nell’azienda non vengano adottati comportamenti suscettibili di intaccare l’integrità fisica o l’equilibrio psicologico del lavoratore.
    Il datore di lavoro ha l’obbligo di includere nel contratto di assunzione le misure di controllo interno che vengono adottate nell’azienda per prevenire ogni forma di “mobbing”, nonché una clausola che preveda precise sanzioni disciplinari a carico del dipendente, qualora fossero accertate molestie psicologiche nei confronti dei colleghi e non fosse coltivato un clima di collaborazione lavorativa.
    Dovrà essere sancito, altresì, che nessun lavoratore potrà essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di misure discriminatorie, dirette o indirette, in particolare modo in materia di remunerazione, di formazione, di qualificazione, di promozione professionale, di mutamento o rinnovazione del contratto, per aver testimoniato su comportamenti ostili all’interno dell’azienda o per averli riferiti.
    Il responsabile dell’organizzazione del personale dell’azienda ha l’obbligo di tenere colloqui trimestrali con i dipendenti e di presentare annualmente al datore di lavoro una relazione, in cui riferisce sul grado di soddisfazione del clima lavorativo interno all’azienda, suggerendo, eventualmente, nuove misure da adottare per prevenire o rimediare disagi lavorativi lamentati.

    - Procedura di conciliazione interna: Il dipendente che ritenga di subire mobbing, prima di adire l’Autorità Giudiziaria competente, se lo riterrà opportuno, potrà inoltrare al datore di lavoro – con l’assistenza e per il tramite del Sindacato- una relazione nella quale esporrà i fatti lamentati, indicando circostanze, date di accadimento dei fatti e nomi dei soggetti coinvolti.
    A seguito di tale denuncia, il datore di lavoro procederà all’effettuazione di un’inchiesta all’interno dell’azienda, al fine di accertare, entro il termine massimo di un mese, la fondatezza delle accuse esposte dal lavoratore. Accertati i fatti, scatteranno a danno degli eventuali colpevoli le sanzioni previste nel contratto di assunzione, tra cui il trasferimento immediato del mobber ad altro ufficio e dovranno essere ripristinate condizioni lavorative soddisfacenti per il lavoratore.

    - Magistratura competente: Le cause di mobbing saranno istruite da un collegio di Giudici costituito da n. 3 Magistrati Ordinari e Penali, patrocinanti in Cassazione, con comprovata conoscenza o esperienza in tale tematica, che dovranno, immediatamente, adottare tutti gli strumenti di indagine ritenuti opportuni per l’accertamento delle varie responsabilità. Prima di decidere se i fatti accertati integrano una condotta di mobbing, il Collegio Giudicante dovrà avvalersi di una consulenza di psicologi specializzati in tale tematica. Per la valutazione del danno esistenziale, i giudici dovranno riferirsi alle considerazioni che una persona di normale razionalità, trovandosi nella medesima situazione della vittima, potrebbe fare.

    - Procedura giudiziaria d’urgenza per i casi di mobbing: Le cause di mobbing devono essere giudicate, con procedura d’urgenza, entro il termine massimo di 1 anno. Per il mancato rispetto di tale termine, dovrà essere applicata una sanzione disciplinare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Le sentenze di mobbing sono inappellabili. A far data dal ricorso all’Autorità Giudiziaria competente, al lavoratore spetta uno stato di aspettativa retribuita. Nell’ipotesi di rigetto del ricorso, le retribuzioni percepite durante tale periodo, saranno restituite all’azienda, che potrà, eventualmente rivalersi sul TFR del lavoratore.

    - Onere della prova. Allorquando il lavoratore abbia denunciato elementi sufficienti per lasciar presumere l’esistenza di una condotta da qualificare “mobbing” ai suoi danni, spetta al datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza dei fatti denunciati o la legittimità dei comportamenti adottati e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e/o repressione adottate. Nelle cause di mobbing, le parti in causa non potranno usufruire del patrocinio gratuito dell’Avvocatura di Stato.

    - Sanzioni per il datore di lavoro: In caso di condanna per mobbing, sarà applicata una sanzione penale non inferiore a 4 anni di reclusione, nonché una sanzione pecuniaria da stabilire in via equitativa, in relazione alla durata del mobbing, a titolo di risarcimento del danno esistenziale provocato. Tale condanna sarà applicata a tutti coloro ritenuti responsabili dei comportamenti ostili integranti il mobbing accertato, che dovranno essere, contestualmente, licenziati. Nel caso in cui il convenuto fosse un soggetto pubblico o avente personalità giuridica, questi avrà l’obbligo di rivalersi per il danno patrimoniale subito, su tutte le persone fisiche condannate penalmente, aggredendo, eventualmente, il TFR. Copia di tale sentenza, con nomi e cognomi dei soggetti condannati, dovrà essere pubblicizzata tramite giornali e televisione, nonché sulle bacheche del posto di lavoro, in modo da essere di esempio per eventuali imitatori o seguaci dei mobber. Alla condanna si aggiunge la sottoposizione dell’azienda ad un regime di controlli predisposto dalla Polizia Giudiziaria e l’intimazione alla cessazione di ogni attività vessatoria ai danni della vittima, con l’avvertimento che, in caso di ulteriori episodi di molestia, la condanna verrà aumentata.

    - Procedura per il ripristino di condizioni lavorative, ambientali, ed esistenziali soddisfacenti per il lavoratore. In caso di accoglimento del ricorso sono nulle le modifiche contrattuali peggiorative delle condizioni lavorative del dipendente (mansioni, rimunerazione, assegnazione, destinazione, trasferimenti), eventuali rotture del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamenti), tutte le sanzioni disciplinari ricollegabili al mobbing accertato. Dovrà essere ricostruita la carriera professionale, assicurata una formazione o una riqualificazione professionale e dovranno essere riconosciuti al lavoratore tutte quelle prerogative di cui avrebbe beneficiato se non fosse stato sottoposto a mobbing. La magistratura giudicante dovrà anche incaricare uno psicologo specializzato nelle tematiche di mobbing, appoggiato ad una U.S.L. ubicata nel territorio di residenza del lavoratore, che avrà l’onere di assistere la vittima di mobbing, per tutto il tempo ritenuto necessario a sanare i danni morali, psichici ed esistenziali subiti.

    - Procedimenti giudiziari beneficiari delle nuove norme. Le norme vanno applicate a tutti i procedimenti giudiziari in corso alla data di entrata in vigore della legge

  2. Silvana Catalano Says:

    La tortura psicologica del mobbing

    Una cappa di “silenzio” è calata sulla tematica del mobbing: è da tempo, ormai, che tutto tace sull’argomento. Qualche anno fa pareva che, finalmente, i riflettori dei mass-media si stessero accendendo su questo fenomeno criminale: qualche trasmissione televisiva, ogni tanto, ne parlava, nelle sale cinematografiche usciva il film della Comencini “Mi piace lavorare (mobbing)”, su internet erano nati diversi siti che raccoglievano testimonianze di vittime, diffondendo, al contempo, gli sviluppi legislativi sull’argomento. Improvvisamente questi siti o sono stati oscurati o non sono stati più aggiornati, lasciando nella più assoluta mancanza di informazioni le numerose vittime di mobbing “assetate” di giustizia. Ultimamente la tematica si sta riproponendo su face-book senza aggiungere, tuttavia, nulla a ciò che i conoscitori del fenomeno già sapevano.
    Sete di giustizia è l’espressione più appropriata per esprimere lo stato d’animo di chi è vittima di questo crimine, poiché quando si parla di mobbing, si discute di tortura psicologica con pesanti conseguenze sull’esistenza di un individuo.
    Il mobbing è un assassinio che non lascia né cadaveri, né armi. Quando si uccide qualcuno usando una pistola, il morto diventa la prova di un reato sul quale gli organi competenti dovranno indagare per scoprirne i responsabili. Quando invece una persona è torturata psicologicamente, si mira a distruggerla “di dentro”, istigandola al suicidio tramite isolamento, emarginazione, inattività forzata, umiliazioni e con varie altre forme subdole di prevaricazione prolungate nel tempo. Si cerca di ottenere lo stesso risultato di un assassinio, in maniera più “pulita”: il mobbizzato diventa un “cadavere vivente” e i suoi assassini ritengono di non potere essere etichettati come tali, solo perché non hanno lasciato tracce di sangue sull’aggredito. Le ferite inferte, tramite la tortura subita, sono ben celate all’interno della persona!!! Qualunque forma di tortura è una violazione dei diritti umani vietata dalle leggi, ma non impedita.
    Si tortura per estorcere confessioni, punire reati o presunti colpevoli di reati, imporre disciplina o supremazia psicologica, seminare il terrore. La tortura è, dal punto di vista chi la usa, un metodo estremamente efficace: anche quando non uccide, incute paura e annichilisce. Il suo obiettivo ultimo non è la morte della vittima ma il suo annientamento come essere umano, l’annullamento della sua personalità, dignità, individualità. Non a caso, le conseguenze psicologiche e sociali della tortura sono ben più profonde e difficili da cancellare di quelle fisiche.
    La tortura, sia fisica che psicologica, esiste perché fa parte di un vero e proprio “sistema”, fatto di azioni (l’ordine tacito o esplicito di torturare, la “formazione” del torturatore, l’atto della tortura) e di omissioni (la negazione delle responsabilità, le mancate indagini, l’assenza di punizioni) e reso possibile da una parola-chiave: impunità, ovvero quel meccanismo per cui i responsabili della tortura non vengono puniti e le vittime della tortura non ottengono giustizia.
    Quando si parla di tortura si pensa in genere a quella fisica e riesce difficile capire la tortura psicologica. Chi ha letto il libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi, trova un’eccellente descrizione del tipo di “ferite interiori” inferte a chi è sottoposto a questo tipo di tortura, che presuppone, in chi la attua, il mancato riconoscimento dell’altrui dignità di essere umano e scrivo questo con la consapevolezza che tale concetto potrà essere compreso solo da chi ha vissuto le stesse sensazioni, sia pure in altri contesti.
    A torture psicologiche sono stati sottoposti gli ebrei, i negri, i dissidenti nei regimi dittatoriali e tutti quegli individui che vengono discriminati dalla classe di potere dominante o dal gruppo sociale di appartenenza. A tortura psicologica (mobbing) sono sottoposti i dipendenti “scomodi” nelle aziende, tramite un massacro quotidiano perpetrato sotto gli occhi dei colleghi, che vedono e tacciono per connivenza o per vigliaccheria. Chi tace, si rende complice col suo silenzio, al perpetuarsi di questo crimine, ritenendo “erroneamente” di non poter diventarne vittima lui stesso o i propri figli!!!
    Quando verrà rotto il muro di silenzio con cui si nasconde il crimine del mobbing? E chi sentirà il dovere morale di fare qualcosa? Come mai i mass media e i giornalisti più agguerriti non hanno mai ingaggiato una battaglia martellante su questo tema, con l’intento di una pressione politica finalizzata all’adozione di una legge ad hoc? Che fine fanno le denuncie di coloro che si rivolgono ai Magistrati riponendo fiducia nella Giustizia? E’ mai possibile che, in presenza di un vuoto legislativo, coloro che dovrebbero svolgere la propria professione animati dal sacro fuoco di un alto ideale, non riescano a trovare, tra i “meandri” delle numerosissime Leggi già esistenti, uno spiraglio per poter inquadrare come reato penale il crimine del mobbing?
    E’ scandaloso il fatto che la violenza psichica in cui si concretizza il mobbing e che distrugge l’esistenza di un essere umano, sia considerato un reato amministrativo, risarcibile con un semplice indennizzo economico!!!.
    Chi denuncia la tortura psicologica subita, si ritrova “solo” a combattere una dura battaglia, abbandonato a se stesso da chi si proclamava paladino della giustizia, isolato, talvolta, dai suoi stessi familiari, con la consapevolezza che, per proteggere il silenzio omertoso su certe vicende, esiste chi sarebbe pronto ad usare qualsiasi arma!!!
    Sembra che da più parti esista una ritrosia a identificare il mobbing, (i cui effetti, oltre ad esplicarsi nell’ambito lavorativo, distruggono ogni aspetto della esistenza delle vittime), come un crimine pianificato dalla “mafia dei colletti bianchi”, mirante a liberarsi di un dipendente scomodo.
    Concludo auspicando che coloro che sono dotati di strumenti politici, giudiziari e di informazione utilizzino il loro potere per combattere e sconfiggere il crimine del mobbing, affinchè il prezzo di tante vite distrutte possa servire per consegnare alle nuove generazioni una società ove la Giustizia non sia una pura utopia!!!

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