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La Mediazione

La legge 8 febbraio 2006 n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (GU n. 50 del 1-3-2006) ha riconosciuto alla mediazione familiare un ruolo nell’ambito dei conflitti tra coniugi. In particolare, l’art. 155 sexies c.c. dispone che “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
La mediazione familiare è entrata, dunque, a far parte del processo di separazione previo consenso delle parti. E’ bene precisare che tale norma non definisce la mediazione, né chiarisce i contenuti di tale pratica, né spiega chi sia il mediatore, né quali requisiti debba avere lo stesso per la sua formazione; il nostro ordinamento non disciplina neppure il contratto di mediazione familiare, permettendo in tal modo che la mediazione sia regolata dalla semplice autonomia dei coniugi e dei professionisti mediatori. La mancanza di una normativa specifica da un lato ha fatto sì che la pratica della mediazione si sviluppasse seguendo le regole delle singole associazioni di mediatori che si sono costituite nel tempo, dall’altro ha determinato l’assoggettamento a tutti i limiti posti dall’autonomia.
Grazie alla legge del 2006 la pratica della mediazione può costituire un efficace strumento nella costruzione di una soddisfacente separazione consensuale. La mediazione può essere applicata anche alle coppie di fatto, cioè non coniugate che in crisi vogliano mantenere la cogenitorialità. Talvolta, nonostante le campagne di sensibilizzazione svolte dalle varie associazioni, è possibile riscontrare la mancanza di una reale conoscenza della mediazione familiare e dei suoi obiettivi. Capita di frequente di ascoltare dai vissuti altrui che uno dei due ex partners accetti di usufruire di un percorso di mediazione nella speranza di una conciliazione. In realtà la mediazione familiare non è finalizzata alla conciliazione, bensì ad una separazione in cui padre e madre, nell’interesse dei figli e loro si riappropriano della comune responsabilità genitoriale, seppur separati. E’ chiaro che in occasione della pratica della mediazione alcune persone si possano rendere conto che la scelta della separazione non è una scelta voluta e quindi possano decidere di ritornare ad essere coppia. Il percorso è guidato dal mediatore familiare che favorisce la comunicazione tra le parti in conflitto. Durante il percorso si lavora nell’intento di costruire una zona franca in cui gli antagonisti possano riuscire a trovare soluzioni personalizzate che soddisfino i loro reali bisogni. Soltanto in questo modo si può garantire la effettiva attuazione dell’accordo. Perché la mediazione possa avere successo deve essere, dunque, voluta da chi la sceglie. Soltanto un’adesione libera e consapevole a tale pratica può favorire la sottoscrizione di un accordo condiviso. Lo scopo dell’attività di mediazione è il raggiungimento di un consenso reciproco in ordine alle condizioni di separazione o di divorzio evitando o almeno riducendo la conflittualità. In vista di una separazione o di un divorzio o nelle fasi successive si può ricorrere alla mediazione per riorganizzare il proprio futuro, tenendo ben presente che una crisi della famiglia può determinare la separazione della coppia, ma non dei genitori dai figli. Questi ultimi, in occasione di un conflitto da separazione possono essere oggetto di strumentalizzazione con conseguenti disagi personali e relazionali. Le crisi familiari e i conflitti se mal gestiti possono sfociare in vere forme di violenza psicologica e/o fisica. Riuscire a gestire e contenere anche un potenziale conflitto può costituire un valido strumento di prevenzione onde evitare che da due gocce si scateni una tempesta.





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